Art. 9.
(Comitato nazionale per l'agricoltura biologica).

      1. Presso il Ministero è istituito il Comitato nazionale per l'agricoltura biologica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cui è attribuita la competenza sui provvedimenti d'interesse per il settore della produzione agricola con metodo biologico. Il Comitato ha funzione consultiva ed assicura la concertazione con le parti sociali interessate alle tematiche e alle questioni inerenti l'agricoltura biologica.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.